(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 135 del
                          31 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Modifica dell'Art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49
    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  6  maggio  1985, n. 49 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  1  - 1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli
laghi  in  particolare,  e'  fatto  divieto  a chiunque di condurre e
stazionare  natanti  con  motore  di  qualunque specie (elettrico e a
combustione  interna),  e  potenza nelle acque dei laghi compresi nel
territorio  della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di
Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni.
Analoga  eccezione e' prevista per il lago di Santa Croce (Belluno) e
per  i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico
del  territorio  bellunese per i quali secondo le modalita' stabilite
da  apposito  regolamento  adottato  dalla  provincia  di Belluno, e'
concessa  la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie
elettriche.».