(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 135 del 31 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 1. L'Art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, e' fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna), e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione e' prevista per il lago di Santa Croce (Belluno) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento adottato dalla provincia di Belluno, e' concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.».